Il luogo di adempimento per entrambe le parti contraenti è Dresda. 2. Il foro competente è Dresda.
2. Il foro competente - se l'acquirente è un commerciante registrato o se è rispettato il §§ 38 comma 1 ZPO (Codice di procedura civile tedesco) - è Dresda. Possiamo citare in giudizio l'acquirente anche presso il suo foro competente. 3. Diritto tedesco (2).
(3) Si applica il diritto tedesco vigente presso la nostra sede legale. Non sono applicabili le leggi uniformi sull'acquisto internazionale di beni mobili.
B. Esecuzione della consegna I. Forza maggiore e altre condizioni di consegna
1. Gli eventi di forza maggiore ci autorizzano a rinviare la consegna per la durata dell'impedimento più un ragionevole periodo di avviamento o a recedere in tutto o in parte dalla parte della consegna non ancora eseguita. La forza maggiore comprende scioperi, serrate, mobilitazioni, guerre, blocchi, divieti di esportazione e importazione, carenza di materie prime e di energia, incendi, blocchi del traffico, interruzioni dell'attività o dei trasporti e altre circostanze di cui non siamo responsabili, indipendentemente dal fatto che si verifichino nei nostri locali, in quelli dei nostri fornitori o in quelli di un subappaltatore. 2. L'acquirente può richiedere una dichiarazione di rinvio della consegna più un ragionevole periodo di avviamento o recedere in tutto o in parte dalla parte della fornitura non eseguita.
L'acquirente può richiedere una dichiarazione da parte nostra in merito alla nostra intenzione di consegnare o ritirare entro un periodo di tempo ragionevole. Se non rilasciamo una dichiarazione entro un periodo di tempo ragionevole, l'acquirente può recedere dalla parte della consegna non ancora eseguita. 3. L'acquirente può richiedere una dichiarazione a noi indirizzata da parte di un fornitore o di un subappaltatore.
3. Una dichiarazione rilasciataci dal nostro fornitore o subfornitore in merito a circostanze verificatesi nei suoi locali in conformità alla clausola 1 sarà considerata una prova sufficiente del fatto che siamo impossibilitati a effettuare la consegna.
II Termini di consegna, date di consegna
Tutte le nostre consegne e i termini di consegna sono soggetti alla completa autoconsegna, a meno che il ritardo o la mancata consegna non siano imputabili a noi. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per la puntualità del trasporto.
I termini di consegna decorrono dalla data della nostra conferma d'ordine; i termini e le date di consegna si riferiscono al momento della spedizione franco fabbrica o franco magazzino. Si considerano rispettati al momento della notifica di disponibilità alla spedizione se la merce non può essere spedita in tempo senza colpa da parte nostra.
3. Dopo il verificarsi di un ritardo nella consegna, l'acquirente ha il diritto di recedere dal contratto per colpevole inosservanza del termine di consegna solo se ci ha concesso un congruo termine di tolleranza con lettera raccomandata senza esito. Si considera ragionevole un termine di almeno 8 settimane.
III Spedizione, trasferimento del rischio, consegna parziale, consegna continua
(1) Siamo noi a stabilire il percorso e le modalità di spedizione, nonché lo spedizioniere o il vettore, salvo diverso accordo scritto.
2. la merce segnalata come pronta per la spedizione in conformità al contratto deve essere ritirata immediatamente, altrimenti siamo autorizzati a spedirla a nostra discrezione a spese e rischio dell'acquirente o a immagazzinarla a nostra discrezione e a fatturarla immediatamente.
3. ci riserviamo il diritto di scegliere il mezzo di trasporto e di protezione, nonché il percorso di spedizione, con esclusione di qualsiasi responsabilità.
4. il rischio passa all'acquirente nel momento in cui il materiale viene consegnato a uno spedizioniere o a un vettore, ma al più tardi quando lascia il magazzino o lo stabilimento di consegna, anche in caso di consegna in porto franco, o se il materiale viene sequestrato in tutte le transazioni commerciali.
Siamo autorizzati a effettuare consegne parziali in misura ragionevole, nella misura in cui un accordo individuale non lo contraddica. Consegne in eccesso o in difetto rispetto alla quantità stabilita sono ammesse fino al 10%.
In caso di contratti con consegna continuativa, si dovranno effettuare ordini di richiamo e assegnazioni speciali per quantità mensili approssimativamente uguali. Se gli ordini di richiamo o le assegnazioni speciali non vengono effettuati in tempo utile, siamo autorizzati, dopo aver fissato un periodo di tolleranza senza esito, ad assegnare e consegnare la merce da soli o a recedere dalla parte del contratto ancora in arretrato e a richiedere il risarcimento dei danni.